Schede di dati di sicurezza (SDS): cosa impongono REACH e CLP, e in quali lingue
Le 16 sezioni dell'allegato II, i casi in cui la scheda è obbligatoria, l'etichetta CLP e il regime linguistico che vale per ogni mercato di destinazione.
Cos'è una scheda di dati di sicurezza?
La scheda di dati di sicurezza — SDS, in italiano SDS o scheda dati di sicurezza — è il documento con cui il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario le informazioni necessarie a gestirne i rischi. È disciplinata dall'articolo 31 e dall'allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006, il Regolamento REACH, ed è composta da sedici sezioni obbligatorie in ordine fisso.
Non è un documento commerciale né una scheda tecnica di prodotto. È un obbligo normativo con un contenuto prescritto, un formato prescritto e — punto spesso trascurato — un regime linguistico prescritto.
Accanto a REACH opera il Regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), che disciplina classificazione, etichettatura e imballaggio. I due regolamenti sono complementari: CLP stabilisce come si classifica il pericolo e come si etichetta il contenitore, REACH stabilisce quali informazioni viaggiano lungo la catena di approvvigionamento e in quale forma.
Quando è obbligatoria la scheda di sicurezza?
L'articolo 31, paragrafo 1 di REACH individua tre casi in cui il fornitore deve trasmettere al destinatario una scheda compilata a norma dell'allegato II:
- quando la sostanza o la miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa ai sensi del Regolamento CLP;
- quando la sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) oppure molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo i criteri dell'allegato XIII;
- quando la sostanza è inclusa nell'elenco delle sostanze candidate stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse dalle precedenti.
Il paragrafo 3 aggiunge un quarto caso, su richiesta del destinatario: quando una miscela non è classificata come pericolosa ma contiene comunque, in concentrazione superiore alle soglie indicate, sostanze che presentano pericoli per la salute umana o per l'ambiente, sostanze PBT o vPvB o incluse nell'elenco delle candidate, oppure una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione sul luogo di lavoro fissati dalla normativa comunitaria.
Il paragrafo 4 prevede la deroga per il pubblico: la scheda non è necessaria quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente — salvo che un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta.
Il paragrafo 8 fissa infine due condizioni pratiche: la scheda è fornita gratuitamente, su carta o in forma elettronica, e non più tardi della data in cui la sostanza o la miscela viene fornita per la prima volta.
Le 16 sezioni dell'allegato II
L'allegato II di REACH, sostituito integralmente dal Regolamento (UE) 2020/878, fissa la struttura della scheda. L'ordine non è modificabile e la scheda non deve contenere sottosezioni prive di testo.
| Sezione | Titolo |
|---|---|
| 1 | Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa |
| 2 | Identificazione dei pericoli |
| 3 | Composizione/informazioni sugli ingredienti |
| 4 | Misure di primo soccorso |
| 5 | Misure di lotta antincendio |
| 6 | Misure in caso di rilascio accidentale |
| 7 | Manipolazione e immagazzinamento |
| 8 | Controlli dell'esposizione/della protezione individuale |
| 9 | Proprietà fisiche e chimiche |
| 10 | Stabilità e reattività |
| 11 | Informazioni tossicologiche |
| 12 | Informazioni ecologiche |
| 13 | Considerazioni sullo smaltimento |
| 14 | Informazioni sul trasporto |
| 15 | Informazioni sulla regolamentazione |
| 16 | Altre informazioni |
Il Regolamento (UE) 2020/878 si applica dal 1° gennaio 2021, con un periodo transitorio: l'articolo 2 consentiva di continuare a fornire schede non conformi al nuovo allegato fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 ogni scheda immessa sul mercato dell'Unione deve seguire la struttura introdotta da quel regolamento.
L'articolo 31, paragrafo 9 impone di aggiornare tempestivamente la scheda in tre circostanze: non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; quando è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione; quando è stata imposta una restrizione. La nuova versione, datata e identificata come «Revisione: (data)», è fornita gratuitamente a tutti i destinatari ai quali la sostanza o la miscela è stata consegnata nei dodici mesi precedenti.
È una disposizione che ha un effetto diretto sui costi di traduzione, e che vale la pena leggere prima di scegliere un fornitore linguistico: ogni aggiornamento di una SDS si propaga a tutte le versioni linguistiche e a tutti i destinatari recenti. Senza memoria di traduzione e senza un glossario stabile, ogni revisione viene ritradotta da zero. Le fasce di sconto applicate alle corrispondenze di memoria, e la tariffa a cui si applicano, sono pubblicate nel listino dei prezzi a cartella.
In quale lingua devono essere SDS ed etichetta?
Le due regole sono parallele e ugualmente esplicite.
Scheda di dati di sicurezza — REACH, articolo 31, paragrafo 5. Il testo italiano, che è facente fede quanto quello inglese, dispone che la scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo che lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.
Etichetta — CLP, articolo 17, paragrafo 2. «L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.» Il secondo comma aggiunge che i fornitori possono utilizzare sull'etichetta più lingue di quelle prescritte, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
Due conseguenze operative che si vedono spesso trascurate.
La prima: una SDS in inglese non soddisfa l'obbligo per un mercato la cui lingua ufficiale non è l'inglese, a meno che quello Stato membro non abbia disposto diversamente. La verifica va fatta Paese per Paese, non assunta.
La seconda: SDS ed etichetta devono essere coerenti fra loro. L'articolo 18, paragrafo 1 di CLP stabilisce che il termine utilizzato per identificare la sostanza o la miscela sull'etichetta è lo stesso che figura nella scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'articolo 31 di REACH. Una traduzione che introduce una denominazione diversa fra i due documenti crea un'incoerenza formale, non una variante stilistica.
A questo si aggiunge un vincolo che non lascia libertà di resa: le indicazioni di pericolo (frasi H) e i consigli di prudenza (frasi P) non si traducono, si prelevano. Le formulazioni ufficiali in tutte le lingue dell'Unione sono pubblicate negli allegati III e IV di CLP. Riscriverle con parole proprie è un errore di conformità.
Etichettatura CLP: cosa deve comparire
Nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori (art. 17, par. 1, lett. a).
Per i colli messi a disposizione del pubblico, se la quantità non è indicata altrove nel collo (lett. b).
Secondo l'articolo 18, con la stessa denominazione usata nella scheda di dati di sicurezza (lett. c).
Conformi all'articolo 19 e ai requisiti della sezione 1.2.1 dell'allegato I e dell'allegato V (lett. d).
«Pericolo» o «Attenzione», secondo l'articolo 20. Se sull'etichetta compare «Pericolo», non deve comparire «Attenzione» (lett. e).
Formulate conformemente all'allegato III, secondo l'articolo 21 (lett. f).
Selezionati secondo la parte 1 dell'allegato IV e formulati secondo la parte 2 dello stesso allegato, ai sensi dell'articolo 22 (lett. g).
Una sezione dedicata, conformemente all'articolo 25 (lett. h).
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Imballaggi piccoli e apposizione dell'etichetta
L'articolo 31 di CLP fissa le regole generali di apposizione: l'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale; colore e presentazione devono rendere il pittogramma chiaramente distinguibile; gli elementi dell'articolo 17, paragrafo 1 sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono dallo sfondo e sono facilmente leggibili per dimensione e spaziatura. Non è necessario apporre un'etichetta separata quando quegli elementi figurano chiaramente sull'imballaggio stesso.
L'articolo 29 disciplina il caso dell'imballaggio troppo piccolo. Quando la forma o le dimensioni ridotte rendono impossibile soddisfare i requisiti dell'articolo 31 riguardo all'apposizione dell'etichetta nelle lingue degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, gli elementi dell'etichetta sono riportati conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato I; se neppure così è possibile riportare tutte le informazioni, queste possono essere ridotte secondo la sezione 1.5.2.
È significativo che il legislatore abbia individuato proprio il multilinguismo come la causa tipica del problema di spazio: un'etichetta in sei lingue occupa una superficie che un flacone da 50 ml non ha. La soluzione, però, non è ridurre le lingue: è applicare la procedura dell'articolo 29.
L'articolo 32, paragrafo 2 aggiunge una regola di composizione che semplifica il lavoro di impaginazione multilingue: le indicazioni di pericolo sono raggruppate per lingua, e lo stesso vale per i consigli di prudenza.
Checklist per SDS ed etichette destinate all'export
1. Verificare l'obbligo
Stabilire se la sostanza o la miscela ricade in uno dei casi dell'articolo 31, paragrafi 1 e 3 di REACH, o se si applica la deroga del paragrafo 4.
2. Confermare la classificazione CLP
La classificazione determina pittogrammi, avvertenza, frasi H e consigli P. Un errore a monte si propaga identico in tutte le versioni linguistiche.
3. Allineare la SDS all'allegato II vigente
Dal 1° gennaio 2023 ogni scheda deve seguire la struttura introdotta dal Regolamento (UE) 2020/878. Le schede nel formato precedente non sono più fornibili.
4. Fissare la terminologia prima di tradurre
Denominazioni delle sostanze, DPI, misure di primo soccorso e termini di trasporto vanno normalizzati in un glossario condiviso, coerente con l'etichetta.
5. Prelevare frasi H e P dagli allegati ufficiali
Le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza esistono già nelle versioni ufficiali in tutte le lingue dell'Unione, negli allegati III e IV di CLP. Non vanno riformulati.
6. Verificare la coerenza SDS-etichetta
L'articolo 18, paragrafo 1 di CLP impone che l'identificatore del prodotto sull'etichetta coincida con quello della scheda di dati di sicurezza.
7. Tradurre per ciascun mercato di destinazione
SDS nelle lingue ufficiali degli Stati membri di immissione, etichetta nella lingua o nelle lingue ufficiali degli stessi Stati, salvo diversa disposizione nazionale.
8. Gestire le revisioni con memoria di traduzione
Ogni aggiornamento previsto dall'articolo 31, paragrafo 9 va propagato a tutte le lingue e ai destinatari serviti negli ultimi dodici mesi. Una memoria di traduzione riduce il costo di ogni revisione successiva.
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Domande frequenti su SDS, REACH e CLP
Fonti normative
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) — articolo 31, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9; allegato II.
- Regolamento (UE) 2020/878 — sostituzione dell'allegato II di REACH; articoli 1, 2 e 3.
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) — articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31 e 32; allegati I, III, IV e V.
- Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza.
Nota metodologica. Questa guida ha finalità informative e divulgative e non costituisce consulenza legale né parere di conformità. La valutazione della conformità e la responsabilità della documentazione restano in capo al fabbricante o all'operatore economico che immette il prodotto sul mercato. I riferimenti normativi citati rimandano ai testi ufficiali: in caso di dubbio fanno fede questi ultimi e il parere di un professionista qualificato.
Ultima revisione: 13 agosto 2026.
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