ATEX: la direttiva 2014/34/UE, le zone e la documentazione per atmosfere potenzialmente esplosive
Due direttive, due destinatari diversi: chi costruisce l'apparecchio e chi gestisce il luogo di lavoro. Con il regime documentale e linguistico di ciascuna.
Cosa significa ATEX?
ATEX indica il corpo di regole europee sulle atmosfere potenzialmente esplosive, dal francese ATmosphères EXplosibles. Si articola in due atti distinti: la Direttiva 2014/34/UE, che riguarda gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e si rivolge al fabbricante; e la Direttiva 1999/92/CE, che fissa le prescrizioni minime per la sicurezza dei lavoratori e si rivolge al datore di lavoro.
Confonderle è l'errore più comune, e ha conseguenze pratiche: un costruttore che chiede «la certificazione ATEX del mio impianto» sta mescolando il regime del prodotto con quello del luogo di lavoro. Sono due catene documentali separate, che si incontrano in un solo punto — la corrispondenza fra la categoria dell'apparecchio e la zona in cui verrà installato.
| Direttiva 2014/34/UE | Direttiva 1999/92/CE | |
|---|---|---|
| Oggetto | Prodotto: apparecchi, sistemi di protezione, dispositivi, componenti | Luogo di lavoro e organizzazione |
| Destinatario | Fabbricante e operatori economici | Datore di lavoro |
| Recepimento italiano | D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 85 | D.Lgs. 81/2008, Titolo XI |
| Documento chiave | Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE | Documento sulla protezione contro le esplosioni |
| Marcatura | CE più marchio specifico di protezione dalle esplosioni | Segnaletica delle aree classificate |
A quali prodotti si applica la Direttiva 2014/34/UE?
L'articolo 1, paragrafo 1 individua tre categorie di prodotti:
- apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione rispetto ai rischi di esplosione;
- componenti destinati a essere inseriti negli apparecchi e nei sistemi di protezione.
La seconda categoria è quella che sfugge più spesso: un quadro di comando installato in sala quadri, quindi fisicamente fuori dall'area classificata, può ricadere in ambito ATEX se la sicurezza dell'apparecchio in zona dipende da esso.
Il paragrafo 2 elenca le esclusioni: apparecchiature mediche per ambiente medico; apparecchi e sistemi in cui il pericolo di esplosione deriva esclusivamente dalla presenza di materie esplosive o chimicamente instabili; apparecchi per ambienti domestici e non commerciali dove un'atmosfera potenzialmente esplosiva può formarsi solo raramente e per fuga accidentale di gas; i dispositivi di protezione individuale; le navi marittime e le unità mobili offshore; alcuni mezzi di trasporto.
I componenti hanno un regime documentale proprio: non ricevono la marcatura CE ai sensi di questa direttiva, ma un attestato scritto di conformità previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, che dichiara la conformità alle disposizioni applicabili e indica le caratteristiche del componente e le modalità di incorporazione.
Gruppi e categorie: come si legge la marcatura
L'allegato I della direttiva definisce i criteri di classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie. Il Gruppo I riguarda gli apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di grisù o polveri combustibili. Il Gruppo II riguarda tutti gli altri ambienti.
| Gruppo | Categoria | Livello di protezione | Ambiente di destinazione |
|---|---|---|---|
| I | M1 | Molto elevato | Miniere; deve restare operativo in atmosfera esplosiva anche con guasto eccezionale |
| I | M2 | Elevato | Miniere; l'alimentazione si interrompe in presenza di atmosfera esplosiva |
| II | 1 | Molto elevato | Atmosfera esplosiva presente sempre, spesso o per lunghi periodi |
| II | 2 | Elevato | Ambienti in cui è probabile che si manifestino atmosfere esplosive |
| II | 3 | Normale | Ambienti in cui è poco probabile che si manifestino, e comunque solo per breve tempo |
La categoria M1 è definita da una ridondanza esplicita: in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente deve assicurare il livello di protezione richiesto, oppure il livello deve essere garantito anche in presenza di due guasti indipendenti l'uno dall'altro.
L'articolo 6, paragrafo 6 impone che i prodotti diversi dai componenti riportino il marchio specifico di protezione dalle esplosioni e, se del caso, le altre marcature e informazioni previste dal punto 1.0.5 dell'allegato II. È la stringa che l'ufficio acquisti del cliente confronta con la classificazione delle proprie aree: se non è leggibile o se la documentazione che la spiega non è nella lingua dell'utilizzatore, la fornitura si blocca lì.
Come si classificano le zone ATEX?
La classificazione in zone appartiene alla Direttiva 1999/92/CE, il cui allegato I ripartisce le aree pericolose sulla base della frequenza e della durata della presenza di un'atmosfera esplosiva. In Italia la ripartizione è recepita nell'allegato XLIX del d.lgs. 81/2008, richiamato dall'articolo 293, comma 1: «Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.»
| Zona | Sostanza | Presenza dell'atmosfera esplosiva |
|---|---|---|
| 0 | Gas, vapori, nebbie | Presente costantemente, per lunghi periodi o frequentemente |
| 1 | Gas, vapori, nebbie | Probabile occasionalmente durante le normali attività |
| 2 | Gas, vapori, nebbie | Improbabile durante le normali attività; se si verifica, di breve durata |
| 20 | Polveri combustibili | Presente costantemente, per lunghi periodi o frequentemente |
| 21 | Polveri combustibili | Probabile occasionalmente durante le normali attività |
| 22 | Polveri combustibili | Improbabile durante le normali attività; se si verifica, di breve durata |
L'allegato I precisa inoltre che gli strati, i depositi e i cumuli di polvere combustibile devono essere considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva, e che per «normale attività» si intende la situazione in cui gli impianti sono usati entro i parametri di progetto.
Il ponte fra le due direttive è nell'allegato II, parte B della 1999/92/CE, che collega zone e categorie: in zona 0 o 20 apparecchi di categoria 1; in zona 1 o 21 apparecchi di categoria 1 o 2; in zona 2 o 22 apparecchi di categoria 1, 2 o 3. È la tabella che un progettista consulta ogni volta che seleziona un componente, ed è per questo che le sue istruzioni devono essere leggibili senza ambiguità.
Tradurre è una responsabilità
Ogni parola che consegniamo porta il nome del cliente. E il nostro.
In quale lingua deve essere la documentazione ATEX?
Qui il testo italiano è più netto di quello europeo, ed è un caso raro in cui la formula generica della direttiva diventa un obbligo esplicito nel recepimento nazionale.
La Direttiva 2014/34/UE, articolo 6, paragrafo 8, dispone che i fabbricanti garantiscano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile agli utenti finali, come stabilito dallo Stato membro interessato, e che tali istruzioni, al pari di qualunque etichettatura, siano chiare, comprensibili e intelligibili. L'articolo 14, paragrafo 2 aggiunge che la dichiarazione di conformità UE è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato.
Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 85, che recepisce la direttiva in Italia, traduce quelle formule in prescrizioni dirette. Attenzione alla numerazione: gli articoli del decreto sono sfalsati di uno rispetto alla direttiva.
| Disposizione | Direttiva 2014/34/UE | D.Lgs. 85/2016 | Contenuto |
|---|---|---|---|
| Obblighi dei fabbricanti | Art. 6 | Art. 5 | Comma 8: istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana |
| Contatti del fabbricante | Art. 6, par. 7 | Art. 5, comma 7 | Le informazioni di contatto sono redatte in lingua italiana |
| Documentazione alle autorità | Art. 6, par. 10 | Art. 5, comma 10 | Informazioni e documentazione fornite in lingua italiana su richiesta motivata |
| Dichiarazione di conformità UE | Art. 14 | Art. 13 | Comma 2: «Essa è tradotta in lingua italiana» |
Non c'è margine interpretativo: per il mercato italiano, un apparecchio ATEX accompagnato da istruzioni in inglese e da una dichiarazione non tradotta non soddisfa il decreto. E la stessa logica si ripete, con la lingua del posto, in ogni altro Stato membro in cui l'apparecchio viene messo a disposizione.
L'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva — articolo 5, comma 3 del decreto — impone infine di conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, o l'attestato di conformità per i componenti, per dieci anni dalla data di inizio della commercializzazione del prodotto.
Il documento sulla protezione contro le esplosioni
Il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 1999/92/CE e dell'articolo 294 del d.lgs. 81/2008. Non è un documento del fabbricante dell'apparecchio.
Che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati, che saranno adottate misure adeguate, quali aree sono state classificate in zone e dove si applicano le prescrizioni minime.
Che il luogo di lavoro e le attrezzature, compresi i dispositivi di allarme, sono progettati, impiegati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.
Prima dell'inizio del lavoro, e va rivisto quando il luogo di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro subiscono modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
L'articolo 294, comma 4 del d.lgs. 81/2008 stabilisce che il documento sulla protezione contro le esplosioni costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1. È una specificità italiana.
La direttiva consente di combinare valutazioni dei rischi già esistenti e altre relazioni equivalenti, evitando la duplicazione di documentazione già prodotta.
Checklist documentale per un fornitore ATEX
1. Qualificare il prodotto
Stabilire se rientra fra apparecchi, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza esterni all'area o componenti, e verificare le esclusioni dell'articolo 1, paragrafo 2.
2. Determinare gruppo e categoria
Applicare i criteri dell'allegato I e verificare la corrispondenza con le zone in cui il prodotto sarà installato, secondo l'allegato II, parte B della Direttiva 1999/92/CE.
3. Scegliere la procedura di valutazione
Gli allegati da III a IX descrivono le procedure applicabili in funzione di gruppo e categoria; alcune richiedono l'intervento di un organismo notificato.
4. Costituire la documentazione tecnica
Redigerla secondo l'allegato pertinente alla procedura scelta, in modo che dimostri la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza dell'allegato II.
5. Redigere istruzioni e informazioni sulla sicurezza
Nella lingua stabilita dallo Stato membro di destinazione. Per l'Italia, l'articolo 5, comma 8 del d.lgs. 85/2016 richiede la lingua italiana.
6. Emettere la dichiarazione di conformità UE
Secondo la struttura tipo dell'allegato X, tenendola continuamente aggiornata e traducendola nelle lingue richieste dallo Stato membro di immissione.
7. Apporre marcatura CE e marchio Ex
Marcatura CE secondo l'articolo 30 del Reg. (CE) 765/2008, marchio specifico di protezione dalle esplosioni e le altre informazioni del punto 1.0.5 dell'allegato II.
8. Conservare per dieci anni
Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE, o attestato di conformità per i componenti, a disposizione delle autorità per dieci anni dall'inizio della commercializzazione.
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Domande frequenti su ATEX
Fonti normative
- Direttiva 2014/34/UE — articoli 1, 6, 13 e 14; allegati I, II e X.
- D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 85 — articoli 5 e 13 (recepimento italiano).
- Direttiva 1999/92/CE — articolo 8, allegati I e II.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI — articoli 293 e 294, allegati XLIX, L e LI.
- Regolamento (CE) n. 765/2008 — articolo 30, principi generali della marcatura CE.
Nota metodologica. Questa guida ha finalità informative e divulgative e non costituisce consulenza legale né parere di conformità. La valutazione della conformità e la responsabilità della documentazione restano in capo al fabbricante o all'operatore economico che immette il prodotto sul mercato. I riferimenti normativi citati rimandano ai testi ufficiali: in caso di dubbio fanno fede questi ultimi e il parere di un professionista qualificato.
Ultima revisione: 13 agosto 2026.
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